Legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4
Statuto speciale per la Valle d’Aosta
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948)
(Aggiornato con le modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2)
TITOLO I
Costituzione della Regione
Articolo 1
La Valle d’Aosta è costituita
in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità
politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi
della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Il territorio della Valle d’Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad
esso appartenenti alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
La Regione ha per capoluogo Aosta.
TITOLO II
Funzioni della Regione
In armonia con la Costituzione e
i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha
potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato
giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali,
ordinamento delle minime proprietà culturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi.
La Regione ha la potestà di
emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della
Repubblica, entro i limiti indicati nell’articolo precedente, per adattarle
alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
d) disciplina dell’utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
m) antichità e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.
Articolo 4
La Regione esercita le funzioni
amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli
articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle
leggi della Repubblica.
La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate
dallo Stato con legge.
TITOLO III
Finanze, demanio e patrimonio
Articolo 5
I beni del demanio dello Stato
situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la
difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio
della Regione.
Sono altresì trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di
irrigazione e potabile.
Articolo 6
I beni immobili patrimoniali
dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
· le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;
· le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
· gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri
beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
Articolo 7
Le acque pubbliche esistenti
nella Regione, eccettuate quelle indicate nell’articolo 5, sono date in
concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà
essere rinnovata.
Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945
abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.
Alla cessazione dell’uso o della concessione di tali acque, la Regione
subentra nella concessione.
La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non
intenda far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.
Articolo 8
Le concessioni di acque indicate
nel secondo comma dell’articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945
non siano state utilizzate, passano alla Regione.
Il Presidente della Regione ha facoltà di provocare dagli organi competenti la
dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni
previste dalla legge.
Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le
acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la
loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano
generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del
Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per
le concessioni fatte dallo Stato.
Articolo 9
Per le subconcessioni di
derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che
superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta
regionale.
Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione
di canone da parte della Regione.
Articolo 10
I termini per l’applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.
Articolo 11
Le miniere esistenti nella
Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La
concessione potrà essere rinnovata.
Non è ammessa la cessione della concessione predetta.
Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945
abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia
seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la
Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per
le concessioni fatte dallo Stato.
Articolo 12
Oltre il gettito delle entrate
proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle,
attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.
La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi
dell’ordinamento tributario vigente.
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali
della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.
Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale
percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo
idroelettrico.
Articolo 13
Ai fini dell’accertamento
delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione
comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati
nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.
La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che
furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per
qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti
ne debbono essere esclusi.
Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.
La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore
accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.
Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla
Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
TITOLO IV
Zona franca
Articolo 14
Il territorio della Valle
d’Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Le modalità d’attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione
e stabilite con legge dello Stato.
TITOLO V
Organi della Regione
Sono organi della Regione: il
Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge
regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati,
determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di
elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli
assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette
cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e
l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle
leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima
legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle. La legge regionale di cui
al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo
31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia
eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in
grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro
sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La
legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la
cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza
dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei
componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro
tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un
quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della
Valle.
Il Consiglio della Valle è
composto di trentacinque Consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale,
diretto e segreto.
Per l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito
il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non
superiore a un anno.
Articolo 17
L’ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.
Articolo 18
Il Consiglio regionale è eletto
per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e
potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la
seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente
comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli
eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
Articolo 19
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l’Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 20
Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in essione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione o di almeno un terzo dei Consiglieri.
Articolo 21
Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Articolo 22
Le sedute del Consiglio della
Valle sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Articolo 23
I Consiglieri regionali, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d’Aosta.
Articolo 24
I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 25
I Consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione.
Articolo 26
Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.
L’iniziativa delle leggi
regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della
Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.
Articolo 28
Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Il testo dell'articolo 28 recitava: "L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori".
Articolo 29
Il Consiglio della Valle approva
ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
L’esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello
Stato.
Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Il testo dell'articolo 30 recitava: "Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a "referendum" popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri o da almeno quattromila elettori. Non è ammesso il "referendum" per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci. Le modalità di attuazione del "referendum" sono stabilite con legge regionale".
Articolo 31
Ogni legge approvata dal
Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero
dell’interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta
dall’articolo 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine
diverso.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza
assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell’interno lo
consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai
termini indicati.
Il rappresentante del Ministero dell’interno, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia
al Consiglio della Valle nel termine fissato per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Articolo 32
Il Presidente della Regione, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.
Articolo 33
Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 ha peraltro stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della regione e degli Assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto. Il testo dell'articolo 33 recitava: "Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa. Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta".
Articolo 34
Il Presidente della Regione è
il capo dell’Amministrazione regionale e rappresenta la Regione.
Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.
Articolo 35
L’ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Articolo 36
La Giunta regionale, in caso di
necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.
I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio
nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere
efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la
ratifica.
Articolo 37
Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.
TITOLO VI
Lingua e ordinamento scolastico
Articolo 38
Nella Valle d’Aosta la lingua
francese è parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell’una o nell’altra lingua,
eccettuati i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, i quali sono redatti in
lingua italiana.
Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente
funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.
Articolo 39
Nelle scuole di ogni ordine e
grado, dipendenti dalla Regione, all’insegnamento della lingua francese è
dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.
L’insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.
Articolo 40
L’insegnamento delle varie
materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con
gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua
francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del
Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.
Articolo 40-bis
Le popolazioni di lingua tedesca
dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto
alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e
culturali.
Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l’insegnamento della
lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità
locali.
TITOLO VII
Ordinamento degli uffici di conciliazione
Articolo 41
L’istituzione degli uffici di
conciliazione nei comuni della Valle d’Aosta è disposta con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.
Il Presidente della Regione, in virtù di delegazione del Presidente della
Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento
giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa
dall’ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre,
all’esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di
conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall’ordinamento
predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea della
autorizzazione, nei casi da esso previsti.
TITOLO VIII
Enti locali
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Articolo 43
Il controllo sugli atti dei
comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle
consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti
stabiliti con legge regionale in armonia con principi delle leggi dello Stato.
La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è
esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con
l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.
TITOLO IX
Rapporti fra lo Stato e la Regione
Articolo 44
Il Presidente della Regione per
delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell’ordine
pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile,
mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi
eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume
direttamente la tutela dell’ordine pubblico.
Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.
Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni
che riguardano particolarmente la Regione.
Articolo 45
Nel capoluogo della Regione è
istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del
Ministero dell’interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero
delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio
della Valle fra persone estranee al Consiglio.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali
fra lo Stato e la Regione.
Articolo 46
La Commissione di coordinamento,
preveduta dall’articolo precedente, esercita il controllo di legittimità
sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.
Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può
promuovere il riesame dell’atto da parte dell’organo competente della
Regione.
Articolo 47
Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d’Aosta forma una circoscrizione elettorale.
Articolo 48
Il Consiglio della Valle può
essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente
Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta
dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta
regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede alla ordinaria amministrazione
di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla
ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo
entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle
elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle
forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della
Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti
contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione
può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il
contestuale scioglimento del Consiglio della Valle.
Articolo 48-bis
Il Governo è delegato ad
emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del
presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con
l’ordinamento della regione Valle d’Aosta, tenendo conto delle particolari
condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una Commissione paritetica
composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal
Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del
Consiglio stesso.
TITOLO X
Norme transitorie e finali
Articolo 49
La prima elezione del Consiglio
della Valle avrà luogo, in conformità all’articolo 16 del presente Statuto,
secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il
Consiglio della Valle.
Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro
dieci mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 50
Per le modificazioni del
presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
leggi costituzionali.
L’iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio
regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a
referendum nazionale.
Entro due anni dall’elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato,
in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli
12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.
Articolo 51
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Articolo 52
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Tratto dal sito del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.